Dichiarazione di presa visione delle linee guida sul plagio della Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale.
Le presenti linee guida si prefiggono l’obiettivo di rendere noti i comportamenti che ne determinano la configurazione e le possibili conseguenze che ne derivano, sia in linea generale, che nello specifico nell’ambito universitario.
Ogni comunità accademica, tenuta in alta considerazione la rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i relativi risultati debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della collettività, garantito anche attraverso la tutela della proprietà intellettuale nei modi previsti dalla normativa vigente. Viene, pertanto, condannato il plagio in tutte le sue possibili manifestazioni e si invitano tutti i soggetti interessati a far sì che le attività accademiche di rilievo scientifico e di ricerca indichino specificamente il contributo dei singoli componenti.
E’ dunque necessario che, nel raggiungere i propri risultati scientifici e di ricerca, lo studente operi secondo integrità, onestà, professionalità, libertà.
Definizione
Costituisce plagio lo sfruttamento totale o parziale dell’idea altrui espressa attraverso elementi caratterizzanti simili.
Il plagio può essere intenzionale o conseguente a una condotta non diligente e consiste, quindi, nell’illegittima appropriazione, presentandola come propria, dell’altrui opera intellettuale.
Il plagio può essere riscontrato anche in un semplice lavoro riepilogativo ed espositivo (le cd. tesi compilative), laddove manchi quello sforzo di ripensamento delle problematiche altrui, l’espressione personale nell’elaborato nonché, ad ogni modo, i riferimenti dei testi scritti da cui si prende spunto per la presentazione di una tesi affermata come propria.
Si ricorda, pertanto, agli studenti che ogni elaborato prodotto durante il percorso di studi (prove scritte d’esame, relazioni mensili, tesi di specialità temi d’esame periodici, ecc.) non deve essere in nessuna sua parte frutto di plagio.
Esempi di plagio sono:
- Frasi copiate senza indicare la fonte;
- Frasi scritte da autori non virgolettate;
- Parafrasi di un testo (anche breve) senza indicarne la fonte;
- Frasi, paragrafi, pagine e testi copiati da colleghi;
- Parti di testi scritti e di pagine web riprese da siti internet senza che ne venga indicata la fonte.
Metodi utilizzati per scoprire il plagio
Con la proliferazione di materiale reperibile sul Web e tramite AI, il plagio è diventato il c.d. facile “copia e incolla”, che si è cercato di rinvenire attraverso metodi differenziati.
Ciò può avvenire per esempio:
- Mediante l’utilizzo di applicazioni online gratuite che non richiedono abbonamenti o iscrizioni per controllare documenti di tipo elettronico. Un buon verificatore di plagio fornirà una funzione di confronto dei testi e permetterà di vedere quali porzioni di testo sono state copiate.
- Mediante l’utilizzo di alcuni dei più famosi motori di ricerca, attraverso cui, inserendo le frasi o i brani di testo, questi effettuano una ricerca e un confronto nei loro database.
- Mediante servizi su abbonamento, sempre più popolari tra gli insegnanti, volti alla prevenzione dei casi di plagio.
Metodi per evitare il plagio
E’ assolutamente lecito utilizzare le opere di ingegno altrui per essere impiegate nelle proprie argomentazioni ovvero per sostenere elaborazioni di nuove prospettive o per confutare le tesi precedentemente riportate, purché i testi utilizzati vengano impiegati secondo regole precise.
Quando si utilizzano le opere scritte da terzi, occorre, infatti, includere sempre i riferimenti dell’opera consultata e del suo autore, tramite una citazione diretta nel testo, o in nota, o tramite la bibliografia.
Come detto, esistono strumenti di supporto informatico che possono aiutare lo studente ad evitare il plagio mediante una preventiva verifica dei testi o parti di esso riportati all’interno dell’elaborato.
In ogni caso, l’essenziale è mantenere l’originalità dei testi utilizzati come fonte, che viene tutelata con il richiamo dell’opera utilizzata del suo autore e i dati riferibili alla pubblicazione.
Citazioni
Ogni qualvolta si vogliano utilizzare idee di altri autori ai fini del proprio scritto, deve sempre essere citata la fonte. Esistono diversi modi per citare i riferimenti bibliografici.
Nel caso in cui si presentino le idee altrui citando esattamente le stesse parole dell’autore, occorre usare sempre le virgolette e includere il riferimento bibliografico con una nota a piè pagina o una nota di chiusura di pensiero (tra parentesi), in cui viene riportata la fonte, specificando anche la pagina in cui è reperibile il pensiero citato, gli estremi dell’edizione ed eventualmente della traduzione.
Anche nel caso si riporti il pensiero di un autore, senza adoperare però le stesse parole da esso utilizzate, è necessario citare il riferimento con le medesime modalità.
Bibliografia
La bibliografia deve riportare tutte le opere consultate al fine di redigere la tesi/tesina, sia nel caso in cui tali opere siano state citate oppure semplicemente utilizzate per costruirne l’argomentazione.
Per ogni riferimento devono essere indicati: a) autore/i o curatore/i; b) anno di pubblicazione; c) titolo; d) rivista (se si tratta di articolo) o Volume (se si tratta di capitolo) in cui il contributo è stato pubblicato; e) pagine, nel caso di articolo su rivista o capitolo di libro; f) editore o edizione; h) traduzione, nel caso di opera scritta in altra lingua ma a cui si faccia riferimento in italiano.
Sanzioni
1. Sanzioni penali
La Legge del 19 aprile 1925, n. 475 sanziona penalmente la condotta di
“chiunque in esami o concorsi, prescritti o richiesti da autorità o pubbliche amministrazioni per il conferimento di lauree o di altro grado o titolo scolastico o accademico, per l’abilitazione all’insegnamento ed all’esercizio di una professione, per il rilascio di diplomi o patenti, presenta, come propri, dissertazioni, studi, pubblicazioni, progetti tecnici e, in genere, lavori che siano opera d’altri, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno”.
La legge ha la finalità di tutelare la genuinità di un lavoro, assicurando che l’aspirante al titolo sia realmente in possesso dei requisiti per conseguirlo e che il giudizio della commissione non sia fuorviato dall’accreditare come proprio il lavoro altrui.
Ai sensi della suddetta norma, la redazione di una tesi di laurea, di uno scritto d’esame, o di una tesina, anche se di natura compilativa, non può contenere la mera trasposizione grafica di altro elaborato di diverso autore senza la relativa citazione.
Né esclude l’ipotesi di reato la mera presenza di correzioni e l’aggiunta di minimi elementi di novità, senza alcun contenuto frutto di personale elaborazione o, comunque, di valutazione critica della fonte utilizzata (Cass. Penale, sez. III, sent. n. 18826, del 12 maggio 2011; Cass. Pen., Sez. II, n. 34726, del 4 giugno 2008).
2. Sanzioni disciplinari
Il plagio dà luogo anche a gravi sanzioni disciplinari.
Qualora il professore si accorga di un’ipotesi di plagio nel corso della stesura della tesi o dopo l’invio della domanda di laurea può chiedere allo studente di rinunciare alla seduta di laurea e di riscrivere la tesi, al fine di evitare la bocciatura e l’applicazione delle ulteriori sanzioni disciplinari.
Ai sensi dell’art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, le sanzioni che possono applicarsi, al fine di mantenere la disciplina scolastica, sono le seguenti:
-
-
- ammonizione;
- interdizione temporanea al corso di studi;
- esclusione temporanea dalla Scuola con conseguente perdita delle sessioni di esame.
Procedura della valutazione del Plagio da parte della Scuola
Il Direttore Responsabile o la Direzione Didattica ammonisce verbalmente lo studente del plagio riscontrato, dopo aver comunque sentito lo stesso e le sue ragioni.
L'applicazione delle sanzioni richiamate dall’art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935 n. 1071) spetta alla Direzione della Scuola.
Lo studente deve essere informato del procedimento disciplinare a suo carico almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la decisione. L’allievo può presentare le sue difese per iscritto o chiedere di essere udito dalla Direzione.
Il Ministro può in ogni caso sostituirsi alla Direzione della Scuola nella determinazione e applicazione delle sanzioni e può modificare la deliberazione presa in materia dalle autorità stesse.