Associazione OM 

REGOLAMENTO SIBTE

 

Regolamento SIBTE

REGOLAMENTO SIBTE

PREMESSA

ORIGINI

La Società Italiana di Biotransenergetica (di seguito SIBTE) è fondata a Milano in data 15 aprile 1988 con il nome di Istituto di BTE, dal dott. Pier Luigi Lattuada e dalla dott.ssa Marlene Silveira.

La SIBTE, dalla data della sua fondazione, aderisce all’Associazione per la medicina e la psicologia umanistica, poi denominatasi Associazione per la medicina e la psicologia transpersonale e in seguito Associazione Om. In quell’occasione il Consiglio Direttivo dell’Associazione, approvando l’adesione all’unanimità, prende atto dell’impegno della SIBTE a fare proprio e a rispettare lo statuto dell’Associazione che, a sua volta, si è impegnata a non intervenire in nessun modo nelle questioni interne alla SIBTE.

Dal 1° gennaio 2011 la SIBTE gestisce l’Elenco Professionale dell’Integral Transpersonal Institute.

STORIA

La storia della BTE narra di un suo nucleo originario sviluppatosi nei primi anni ‘80 grazie ad un incontro d’amore e professionale tra Marlene Silveira e Pier Luigi Lattuada, poi di una sua forma compiuta elaborata da Pier Luigi Lattuada in un solido modello teorico ed epistemologico, seguita da un’articolata metodologia clinica; di questa storia e dei suoi frutti v’è racconto e descrizione in numerosi libri ed articoli oltre che presentazione in oltre 50 relazioni a convegni tenuti in diverse parti del mondo.

Oggi la BTE è in costante trasformazione poiché la sua fondazione da parte di Pier Luigi Lattuada è ancora in corso ed il fatto che il fondatore sia vivente e che l’elaborazione del modello sia tuttora in un processo dinamico, richiede necessariamente l’esistenza e la fine regolamentazione di organi posti a tutela dell’originalità ed unicità del modello del fondatore.

Tanto premesso, è promulgato il presente:

REGOLAMENTO SIBTE

ART. 1 - SCOPO

  1. La SIBTE ha l’intento di tutelare il modello epistemologico, le linee teoriche, la metodologia clinica della BTE. A tale scopo la SIBTE istituisce il presente regolamento e crea al suo interno l’Elenco Professionale di BTE nel quale sono registrati tutti gli allievi e tutti i diplomati BTE, tutti tenuti al rispetto del presente Regolamento oltre che del Codice Deontologico e del Memorandum sulla proprietà intellettuale che ne costituiscono parte integrante.

ART 2 - ORGANI

  1. a) Gli Organi della SIBTE sono:
  • I Fondatori
  • Il Direttore
  • Il Consiglio dei Docenti

ART 3 - I FONDATORI

  1. a) I Fondatori sono la Dott.ssa Marlene Silveira e il Dott. Pier Luigi Lattuada. I fondatori costituiscono la memoria storica della SIBTE della quale sono i garanti.

ART 4 - IL DIRETTORE

  1. a) Il Direttore della SIBTE è Pier Luigi Lattuada che è anche il proprietario dei diritti intellettuali del modello ed ha il diritto, nella sua qualità, di compiere ogni passo che riterrà opportuno e utile per la sua salvaguardia e il suo perfezionamento. È suo compito dettare le direttive per la gestione e l’organizzazione della SIBTE

ART 5 - IL CONSIGLIO DEI DOCENTI

  1. a) Il Consiglio dei Docenti (di seguito Consiglio) è nominato dal Direttore in base ai titoli dei suoi membri scelti tra gli psicoterapeuti supervisori SIBTE senior.
  2. b) Il Consiglio è convocato dal Direttore e ha potere consultivo su qualsiasi materia o argomento sottoposto dal Direttore al suo parere.
  3. c) Il Direttore convoca il Consiglio quando lo ritiene opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso. In tal caso, la riunione avverrà entro un mese dal ricevimento della comunicazione scritta.
  4. d) Compiti, diritti e doveri del Consiglio dei docenti sono meglio specificati nel documento Protocollo d’Intesa SIBTE – ITI – Docenti 25. (Allegato 6)

ART 6 - L’ELENCO PROFESSIONALE

  1. a) La formazione in BTE è in primo luogo un percorso di trasformazione personale destinato peraltro a influenzare la società professionale e laica.
  2. b) Allo scopo di provvedere agli iscritti SIBTE uno strumento di aggregazione e sostegno, che sia garanzia di coerenza nella ricerca, divulgazione ed applicazione del modello BTE, è istituito un Elenco professionale (EPBTE).
  3. c) Chiunque stia compiendo o abbia compiuto un percorso di formazione in BTE è iscritto di diritto all’EPBTE.
  4. d) L’EPBTE prevede due registri EPPBTE, o registro professionale psicoterapeuti BTE e l’EPCBTE o registro professionale counselor. 
  5. e) EPPBTE registra tre diverse figure di soci effettivi corrispondenti a tre diversi livelli dell’iter formativo.

1° Livello: PRATICANTE di Psicoterapia

L’iscrizione all’EPPBTE, in qualità di Praticante, è automatica con l’accettazione da parte dei docenti della domanda di immatricolazione alla SFPT (Scuola di Formazione in Psicoterapia Transpersonale) di medici e psicologi candidati. Il mantenimento dell’iscrizione è vincolato alla frequenza all’iter formativo.

2° livello: PSICOTERAPEUTA

L’iscrizione all’EPPBTE in qualità di PSICOTERAPEUTA TRANSPERSONALE è automatica al momento del conseguimento del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo quadriennale previsto dall’ordinamento didattico della SFPT; Il secondo livello prevede il versamento della quota di iscrizione stabilita. 

3° livello: PSICOTERAPEUTA SUPERVISORE 

L’iscrizione all’EPPBTE, in qualità di PSICOTERAPEUTA SUPERVISORE, è automatica al momento del conseguimento del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo triennale previsto dall’ordinamento didattico della SFPT. Il terzo livello prevede il versamento della quota di iscrizione prevista.

L’iscrizione all’EPPBTE, in qualità di PSICOTERAPEUTA SUPERVISORE, consente di svolgere attività di tutor e supervisione agli allievi in corso.

Ogni PSICTERAPEUTA SUPERVISORE è tenuto alla partecipazione all’aggiornamento annuale pena la perdita del titolo.

  1. f) EPCBTE registra i nominativi corrispondenti a tre diversi livelli dell’iter formativo di iscritti al TFCT

1° livello: PRATICANTE di counseling

L’iscrizione all’EPCBTE, in qualità di Praticante, è automatica con l’accettazione da parte dei docenti della domanda di immatricolazione alla SCTI (Scuola di Counseling Transpersonale Integrale). Il mantenimento dell’iscrizione è vincolato alla frequenza all’iter formativo.

2° livello: COUNSELOR

L’iscrizione all’EPCBTE, in qualità di COUNSELOR TRANSPERSONALE, è automatica al momento del conseguimento del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo quadriennale previsto dall’ordinamento didattico della SCTI; il secondo livello prevede il versamento della quota di registro stabilita. 

3° livello: COUNSELOR SUPERVISOR

Ogni Counselor che abbia conseguito l’attestato di COUNSELOR SUPERVISOR può chiedere l’iscrizione all’EPCBTE, in qualità di COUNSELOR SUPERVISOR.

. Il direttore della SIBTE può accogliere la domanda. È automatica al momento del conseguimento del diploma per tutti coloro che abbiano terminato l’iter formativo triennale previsto dall’ordinamento didattico della SCTI. Il terzo livello prevede il versamento della quota di registro stabilita. 

L’iscrizione all’EPCBTE, in qualità di COUNSELOR SUPERVISOR, consente di svolgere attività di tutor e supervisione agli allievi in corso.

Il COUNSELOR SUPERVISOR è tenuto alla partecipazione all’aggiornamento annuale pena la perdita del titolo.

ART 7 – ISCRIZIONI 

  1. a) Ogni iscritto all’Elenco Professionale è tenuto alla conoscenza e al rispetto del Regolamento oltre che del Codice Deontologico e del Memorandum sulla proprietà intellettuale che ne costituiscono parte integrante. (Allegato 1,2)
  2. b) La Domanda di Iscrizione dovrà essere presentata presso la SIBTE secondo le modalità previste nei rispettivi ordinamenti didattici.
  3. d) Il mancato rispetto degli adempimenti richiesti comporta la perdita sic et nunc della qualifica di iscritto e di ogni altra qualifica da essa dipendente, oltre che delle facoltà e diritti ad essa connessi.
  4. e) Ogni domanda d’iscrizione viene valutata dal Direttore che la accetta se sussistono le condizioni. 
  5. f) È facoltà del Direttore, sentito il parere del Consiglio dei Docenti, negare l’iscrizione, l’accreditamento e il loro rinnovo.

ART 8 - BENEFIT

 Benefit e condizioni generali del contratto sono indicati nei documenti SIBTE Membership e Condizioni Generali del Contratto allegati 3 e 4 al presente regolamento.

ART 9 - DIFFUSIONE E PROMOZIONE

  1. a) Memorandum sulla proprietà intellettuale.

Tutto il materiale condiviso da  ITI, dentro e fuori dal contesto dei corsi da essa gestiti, riservato o postato su siti e piattaforme social, pubblicato da ITI Edizioni, e/o proveniente dall’opera e dall’attività della persona fisica del dott. Pier Luigi Lattuada sono protette da copyright e quindi regolate dalla legge sulla proprietà intellettuale, diritti d’autore o  nei casi dei loghi e dei termini denominativi dalla legge sui marchi, si invita al rispetto di tali norme nell’ambito della legalità, dell’etica, del buon senso, della buona fede, dei valori transpersonali condivisi e dell’intento comune di tutela della disciplina Biotransenergetica e del corpus autoriale del proprio ideatore.

ITI ne concede l’utilizzo ai membri SIBTE nei casi previsti dal Regolamento e nel rispetto del Memorandum sulla proprietà intellettuale 25. 

  1. b) Il singolo iscritto all’Elenco professionale in regola, può altresì richiedere alla SIBTE la qualifica di Referente allo scopo di promuovere la propria attività professionale con esclusiva inerenza alla BTE.
  2. c) Il Referente può, altresì, in tale qualità, richiedere il diritto all’apertura di una “Sede SIBTE” con domanda diretta all’Associazione Om, nel rispetto di Regolamento, Codice Deontologico e del Memorandum sulla proprietà intellettuale
  3. d) È fatto espresso divieto al singolo iscritto all’Elenco Professionale, ovvero a raggruppamenti di iscritti, ancorché in regola, di utilizzare il nome, il logo e la terminologia della BTE allo scopo di promuovere attività che intenda cedere ad altri a qualsivoglia titolo.

ART 12 - LA DISCIPLINA

  1. a) Il potere disciplinare è delegato al Direttore sentito il parere non vincolante del Collegio dei Docenti.
  2. b) Il non rispetto anche solo di uno dei Principi Istitutivi della SIBTE, del presente Regolamento, del Codice Deontologico, delle Condizioni Generali del Contratto, del Memorandum sulla Proprietà Intellettuale, delle delibere del Consiglio, ovvero delle indicazioni del Direttore, comporta la  sospensione automatica dall’elenco professionale, dalle attività sociali, dall’utilizzo di strutture, loghi, nomi, terminologia didattica e quant’altro ritenuto necessario per la salvaguardia dell’integrità morale e materiale della Società e dei suoi Iscritti.
  3. c) La sospensione, confermata dal Direttore, in ogni caso non potrà avere la durata minima inferiore a 3 mesi e superiore a 1 anno.
  4. d) Nei casi di violazione grave o reiterazione di comportamenti anche di lieve gravità, è prevista la radiazione definitiva, su delibera del Direttore.
  5. e) Il Consiglio, in ogni caso, ha facoltà di proporre e consigliare, riservato comunque ogni potere in materia, al Direttore in modo autonomo ed indipendente, il quale è solo tenuto a comunicare le sue delibere al Consiglio ed all’interessato;

ART 13 - RINVII

  1. Per quanto non previsto nella parte normativa del presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto e al Regolamento dell’Associazione Om.
  2. Il presente Regolamento è retto dal Diritto Italiano e, per il caso di questioni di giustizia, è eletto quale esclusivo il Foro di Milano.

ALLEGATI

Costituiscono parte integrante del presente Regolamento i seguenti documenti allegati:

  • Codice Deontologico SIBTE 25 (ALLEGATO 1)
  • Memorandum proprietà intellettuale 25 (ALLEGATO 2)
  • SIBTE Membership (ALLEGATO 3)
  • Condizioni Generali del Contratto SIBTE  (ALLEGATO 4)
  • BTE Network (ALLEGATO 5)
  • Protocollo d’Intesa (ALLEGATO 6)
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