DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE
Art. 1) Denominazione e Durata
È costituita un’associazione denominata:
Associazione Om
Essa ha durata illimitata.
Art. 2) Scopi
L’associazione si propone di promuovere, studiare, elaborare e praticare il pensiero integrale e la visione transpersonale nell’ambito della medicina, della psicologia e della psicoterapia condividendone i risultati attraverso la pratica clinica medica, psicologica, psicoterapeutica e di counseling, l'insegnamento e la formazione tanto culturale che professionale, oltre che per il tramite della divulgazione ed informazione pubblica.
A tale fine essa gestisce, direttamente o tramite suoi istituti interni o collaborazioni esterne, centri clinici, comitati scientifici di studio, sessioni di approfondimento, scuole di formazione iniziale e continua di ogni livello e grado, concorsi, conferenze, congressi, seminari, e gruppi d'incontro; cura la pubblicazione e diffusione di trattati, saggi, articoli, elaborati dottrinali e scientifici; predispone e mantiene un sistema di certificazione della formazione professionale qualificata di specialità, curando la stesura, aggiornamento e pubblicazione degli elenchi professionali certificati che ne conseguono. L'associazione è apolitica e apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'associazione, secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale dell’Associazione).
Art. 3) Regolamento
L’associazione si avvale di un Regolamento, che viene redatto e approvato secondo le norme di Statuto.
Art. 4) Sede
L’associazione ha sede in Milano, via Villapizzone 26
Art. 5) Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’associazione;
- b) dalle quote di associazione, da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
ISTITUTI, ASSOCIAZIONI AFFILIATE E ADERENTI
Art. 6) Istituti dell'Associazione
È costituita all’interno dall'Associazione stessa l’Istituto denominato Società Italiana di Biotransenergetica (SIBTE) a cui è affidata l'attività di accreditamento e certificazione della qualità della formazione e della pratica clinica della Biotransenergetica oltre che l’attività di divulgazione e promozione del modello sul territorio. A tale scopo la SIBTE può cedere in concessione l’apertura di sedi sul territorio nazionale che sono completamente autonome e il cui operato è regolato da un regolamento interno e da un codice deontologico.
È costituito l’Istituto di Ricerca in Psicologia Transpersonale a cui è affidata l’attività di ricerca. L’Istituto è completamente autonomo e agisce nel rispetto di Statuto e Regolamento di Om.
Art. 7) Ulteriori Istituti
All'interno dell'associazione si possono costituire ulteriori strutture organizzate denominate "Istituti", con lo scopo di sviluppare ulteriori aree di interesse relative al nuovo paradigma integrale e transpersonale nell'ambito degli scopi indicati all'art. 2 del presente statuto e secondo le norme stabilite dal Regolamento Generale dell’Associazione.
Presso l'Associazione è conservato l'elenco degli Istituti riconosciuti.
Art. 8) Associazioni affiliate
Tutte le Associazioni che intendono condividere gli scopi di “ Om – Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale ”, possono utilizzare il nome dell'Associazione.
Tali Associazioni devono presentare al Consiglio Direttivo un’istanza di riconoscimento, indicando quanto previsto dal Regolamento Generale dell'Associazione
Per quanto riguarda l'accoglimento o il rigetto delle domande si applica quanto previsto dal Regolamento Generale dell’Associazione.
Presso l'Associazione è conservato l'elenco di tutte le Associazioni affiliate.
Art 9) Associazioni aderenti
Tutte le Associazioni che intendano collaborare con continuità a progetti ed iniziative di “Om – Associazione per la Medicina e la Psicologia Transpersonale”, possono fare richiesta inoltrando una domanda al Consiglio Direttivo, contenente quanto indicato nel Regolamento dell'Associazione.
Per quanto riguarda l'accoglimento o il rigetto delle domande si applica quanto previsto dal Regolamento Generale dell’Associazione.
Presso l'Associazione è conservato l'elenco di tutte le Associazioni aderenti.
SOCI
Art. 10) Soci
Sono previste cinque categorie di soci: i soci fondatori, onorari, ordinari, istituzionali e simpatizzanti.
- a) fondatori: sono quei soci professionisti psicoterapeuti, che hanno dato vita all’associazione, sottoscrivendone l’atto costitutivo;
- b) onorari: sono coloro, invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell’associazione in considerazione del particolare contributo anche di titoli e di merito per lo sviluppo dell’associazione;
- c) ordinari: sono professionisti psicoterapeuti che previa domanda scritta verranno ammessi dal Consiglio Direttivo ed in regola con il pagamento della quota annua stabilita dal Consiglio stesso.
- d) ordinari istituzionali: sono le Associazioni di professionisti psicoterapeuti che vogliano aderire in qualità di soci e che verseranno la quota stabilita dal Consiglio Direttivo:
- e) simpatizzanti: sono coloro che aderiscono a singole iniziative dell’associazione e versano in occasione delle stesse una quota ridotta, di volta in volta stabilita dal Consiglio Direttivo. La loro associazione è temporanea, non hanno diritto di voto né la possibilità di essere eletti a cariche sociali.
Tutti i soci hanno i medesimi obblighi e i medesimi diritti, salvo quanto previsto in via d'eccezione da questo stesso Statuto o dal regolamento.
Le modalità di ammissione dei soci sono stabilite nel Regolamento Generale dell’Associazione.
La qualifica di socio si perde per morte, per dimissioni, per morosità, per espulsione in seguito a decisione disciplinare secondo quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione e del Regolamento dei suoi Istituti.
Art. 11) Diritto di voto e di incarico dei soci
Tutti i soci con la sola esclusione dei soci simpatizzanti e tramite un loro rappresentante incaricato nel caso dei soci istituzionali, hanno sia diritto al voto in seno all'Assemblea dei soci, tanto ordinaria che straordinaria, che di essere eletti alle cariche sociali.
L'esercizio di tali diritto è in ogni caso subordinato alla dimostrazione, a cura del socio, di essere maggiorenne, in regola con il pagamento delle quote sociali e di non essere nel periodo di esecuzione di una sanzione disciplinare prevista dallo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione ovvero dal Regolamento di uno dei suoi Istituti interni.
Art. 12) Quota sociale
La quota associativa è determinata dal Consiglio Direttivo all’inizio di ogni anno a seconda delle esigenze dell’Associazione.
ORGANI SOCIALI
Art. 13) Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono:
Il Consiglio Direttivo
L’Assemblea dei Soci
Il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
Il Collegio dei Probiviri, se nominato.
CARICHE SOCIALI
Art. 14) Cariche sociali
Il Presidente, che rappresenta l'Associazione, coordina l'attività del Consiglio Direttivo, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e del Consiglio stesso e supervisiona al funzionamento degli Istituti ex Art.6 del presente Statuto.
Il Segretario, che coadiuva il Presidente nelle sue funzioni e lo sostituisce nella funzione, con ogni conseguente potere, in caso di indisponibilità temporanea dello stesso.
Il Tesoriere, che cura le funzioni economiche e finanziarie e di tesoreria dell'Associazione, tiene le scritture contabili e predispone, entro il 31 marzo di ciascun anno, i bilanci consuntivo e preventivo per l'approvazione del Consiglio Direttivo.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 15) Il Consiglio Direttivo
L’associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto dai membri di diritto e da un numero di membri elettivi non superiore alla metà del numero di quelli di diritto.
Sono membri di diritto i soci fondatori che accettino la carica mentre sono membri elettivi coloro che vengono nominati dall'Assemblea dei soci secondo le norme del presente Statuto.
All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
Il Consiglio Direttivo, alla sua prima riunione immediatamente conseguente l'elezione, nomina al suo interno il Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.
Art. 16) Poteri del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione sulla base del mandato assembleare; in caso di eventi di natura straordinaria, il Consiglio Direttivo opera con riserva di ratifica da parte dell’Assemblea. Il Consiglio Direttivo determina gli indirizzi e le direttive generali dell’Associazione; compila e propone all’Assemblea il regolamento dell'Associazione e le sue eventuali modifiche; verifica la conformità dei progetti ai principi dell’associazione e prende visione dei piani economici preventivi e dei rendiconti di chiusura; decide in merito alla costituzione degli Istituti e al riconoscimento delle Associazioni Affiliate e Aderenti; ha la titolarità del potere disciplinare stabilito da questo Statuto e dal Regolamento dell'Associazione e degli Istituti; determina le quote da versare da parte dei soci, degli Istituti e delle Associazioni Affiliate ed Aderenti; delibera in merito alla devoluzione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.
Art.17) Poteri Disciplinari del Consiglio Direttivo
Tutti i Soci, senza distinzione di categoria o di incarico, sono tenuti a rispettare lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione, il Regolamento dei suoi Istituti, il codice deontologico che l'Associazione e/o i suoi Istituti si danno, nonché le decisioni dell'Assemblea in ogni sua forma e le risoluzioni del Consiglio Direttivo.
In mancanza, è potere del Consiglio Direttivo, motu proprio o su indicazione di chiunque ne abbia interesse, effettuati gli accertamenti che ritiene necessari, anche in assenza di contraddittorio con il Socio colpito dal provvedimento, di deliberare sanzioni disciplinari graduate in funzione della gravità del fatto per cui si procede.
L'Associazione ha facoltà di darsi un codice disciplinare con il quale dare regolamentazione ai fatti sanzionabili ed ai provvedimenti disciplinari conseguenti.
Art. 18) Sedute del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta entro il 30 aprile di ciascun anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo si riunisce, inoltre, tutte le volte che il suo Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri.
Per la validità della seduta occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei membri del Consiglio.
Per la validità delle delibere occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in sua assenza dal Segretario o, in mancanza, dal Tesoriere.
Segretario verbalizzante è nominato il Segretario ed in sua assenza il Tesoriere o, in mancanza, da uno degli altri Consiglieri.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto il relativo verbale, a cura del verbalizzante sottoscritto da chi ha presieduto la seduta e dal verbalizzante stesso.
ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 19) L’assemblea dei soci è convocata dal Presidente, su delibera del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, al più tardi entro il 30 giugno, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, oppure mediante affissione nell’Albo dell’Associazione dell’avviso di convocazione; comunicazione ed affissione dovranno comunque riportare l’ordine del giorno e dovranno essere effettuate almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l’adunanza.
Ha altresì facoltà di chiedere la convocazione dell'Assemblea il decimo dei soci che siano nelle condizioni stabilite dall'Art.11 di questo Statuto; in tal caso il Presidente, esplicate le verifiche del caso e sentito il Consiglio Direttivo, provvederà alla convocazione nel termine di 30 giorni dalla domanda.
Alle deliberazioni dell’Assemblea si applica l’art. 21 c.c. primo comma.
L’assemblea approva i bilanci consuntivo e preventivo, delibera sull'operato del Consiglio Direttivo e ne elegge i membri
L'Assemblea elegge altresì, ove proposto, il Collegio dei Revisori dei Conti e/o quello dei Probiviri.
L’Assemblea dei Soci esercita in ogni caso tutti i poteri conferitile dalla legge e dal presente statuto.
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 20) Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo eventuale dell'Associazione ed è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci, anche tra non soci, comunque non eletti ad altre cariche e/o responsabili di attività della Associazione.
All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 c.c.
I Revisori a loro volta eleggono tra loro un Presidente e un Segretario; il Collegio dei Revisori dei Conti sorveglia l’amministrazione dell’Associazione e la consistenza di cassa avendo libero accesso a tutta la documentazione contabile, può inoltre avanzare suggerimenti per il buon andamento amministrativo dell’associazione e deve riferire all’assemblea in relazione alla propria attività.
Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica per un anno e termina il suo mandato con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'anno di carica.
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Art 21) Il Collegio dei Probiviri è organo eventuale dell'Associazione ed è composto da tre membri eletti dall’assemblea dei soci, anche tra non soci, comunque non eletti ad altre cariche e/o responsabili di attività della Associazione.
All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382- 2399 c.c.
Art. 22) I Probiviri a loro volta eleggono tra loro un Presidente e un Segretario; il Collegio dei Probiviri ha competenza sulle questioni disciplinari relative all'Associazione oltre che delle controversie interne della stessa. Il Collegio dei Probiviri decide, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di chiunque ne abbia interesse. Avverso la decisione del Collegio dei Probiviri è ammesso ricorso per via giurisdizionale unicamente quando la materia del contendere o la decisione vertano su diritti inderogabili stabiliti dal codice civile o non regolati dallo Statuto o dal Regolamento dell'Associazione o di un suo Istituto.
DURATA DELLE CARICHE E NORME PER L'ELEZIONE
Art. 23) Durata delle cariche sociali
Le cariche sociali stabilite dall'Art.14 del presente Statuto hanno una durata triennale.
Ogni incarico è sempre rinnovabile senza limitazioni di mandati.
L'elezione alle cariche sociali deve avvenire in occasione dell'Assemblea di approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo dell'anno di scadenza del mandato, in esito a tali approvazioni.
L'Assemblea ha facoltà, a maggioranza di due terzi dei presenti e senza che la domanda sia all'ordine del giorno, di chiedere che l'elezione delle Cariche Sociali sia eseguita a scrutinio segreto.
BILANCI
Art. 24) Bilanci
L'esercizio dell'Associazione si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea, entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo e preventivo, affinché essa li approvi.
SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 25) Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea in seduta Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti con diritto di voto.
In tale caso il patrimonio sociale verrà devoluto secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
MODIFICHE, SALVAGUARDIA, LEGGE E FORO
Art. 26) Modifiche dello Statuto
Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall'Assemblea in seduta Straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti con diritto di voto a norma di Statuto.
Art. 27) Modifiche del Regolamento
Le modifiche del Regolamento devono essere approvate dall'Assemblea in seduta Ordinaria con il voto favorevole della metà più uno dei presenti con diritto di voto a norma di Statuto.
Art.28) Clausola di Salvaguardia
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento dell'Associazione, dal Regolamento dei suoi Istituti o dalle delibere dei singoli organi competenti, è fatto espresso rinvio al diritto civile vigente in materia
Art.29) Legge e Foro
Il presente Statuto ed ogni Regolamento ad esso conseguente e da esso dipendente sono retti dal diritto Italiano come vigente e competente a conoscere delle controversie in materia di validità, interpretazione ed applicazione di esso, sono di esclusiva competenza del Giudice del Foro di Milano.
Art 30) E’ sempre garantito e sancito:
1.il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, sotto qualsiasi forma, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve e capitale;
- che in caso di scioglimento dell’associazione vi sia l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con scopi simili o comunque a fini di pubblica utilità;
3.l’obbligo di redigere un rendiconto economico e finanziario annuale;
4.l’intrasmissibilità delle quote degli associati per atto tra vivi e divieto di rivalutazione delle stesse;
5.l’uniformità nell’ambito del rapporto e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo: va pertanto esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché previsto per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
6.l’eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo per ogni associato e sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e criteri di loro ammissione o esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Qualsiasi norma dello statuto e/o dei regolamenti contraria alle disposizioni del presente articolo deve ritenersi abrogata e conseguentemente adeguata alle stesse.